Tutti i soggetti che hanno produzione e autoconsumo di energia elettrica dovranno qualificarsi come SEU SEESEU.

Il combinato disposto della legge 99/09 e del DL 91/14 (convertito dalla legge 116/14) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come attuato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con la delibera 578/13, che i clienti finali siano tenuti al pagamento degli oneri generali di sistema sull’energia consumata, ivi inclusa l’energia autoprodotta e consumata in sito.
In questo contesto, fanno eccezione i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) e quelli ad essi equiparati (SEESEU), che hanno diritto ad un beneficio specifico consistente in uno sconto sugli oneri generali di sistema che, di fatto, sono applicati alla sola energia prelevata e a una piccola frazione di quella consumata.
L’accesso ai benefici per i SEU e SEESEU è subordinato all’ottenimento di una qualifica da richiedere tramite l’ apposito portale informatico dal GSE.
La notizia interessa tutti i soggetti che hanno produzione e autoconsumo di energia, ad esempio impianti di cogenerazione, fotovoltaici, idroelettrici ed eolici.
Come stabilito dalla Delibera dell’Autorità per l’energia n. 578/2013/R/eel, per accedere alle agevolazioni riservate ai SEU e ai SEESEU occorre che i Sistemi di Produzione e consumo siano qualificati come tali.

Ricordiamo che i SEU e i SEESEU beneficiano dell’agevolazione consistente nel pagamento degli oneri di rete solo sull’energia prelevata dalla rete pubblica e in quota parte sull’energia consumata. Per maggiori informazioni, vedi i riferimenti in basso.

Lo stesso GSE ha reso note le “Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014″. Le richieste di qualifica vanno presentate al Gestore dei servizi energetici utilizzando il portale aperto il giorno 3 marzo 2015. Come previsto dalla normativa, le imprese hanno a disposizione 90 giorni di tempo (entro il 1° giugno 2015) per poter richiedere la qualifica per evitare di perdere i benefici previsti a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La qualifica SEU o SEESEU avviene in modo automatico per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013, che usufruivano al 1 gennaio 2014 del servizio di scambio sul posto oppure per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 che accedono al servizio di scambio sul posto nell’anno 2014 o per una parte dell’anno 2014. Si evidenzia che la presentazione della richiesta di qualifica di SEU o SEESEU presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ degli impianti di produzione, del/dei relativo/i produttore/i facente/i parte dell’ASSPC e il conseguente rilascio del codice CENSIMP e del codice richiesta.

NOTA BENE
Il GSE ha pubblicato le “Istruzioni operative per l’autocertificazione della produzione, importazione ed esportazione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell’anno 2014″. Le imprese interessate dovranno inoltrare tramite posta al GSE entro il 31 marzo 2015 i dati di sintesi riportati nell’autocertificazione, completi della documentazione a supporto delle eventuali esenzioni previste. Utilizzando i codici di abilitazione ricevuti, quindi, le imprese potranno compilare i moduli predisposti in formato elettronico  disponibili sul sito web del Gestore.

 

DEFINIZIONI:

SEU: sistemi con iter autorizzativo avviato dopo il 4 luglio 2008, caratterizzati da impianti a fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento fino a 20 MW con un unico produttore e un unico cliente finale, con impianti realizzati su un’area di proprietà del cliente finale e messa a disposizione del produttore.
SEESEU: sistemi con iter autorizzativo avviato prima del 4 luglio 2008 e già in esercizio (o con lavori già iniziati) all’1 gennaio 2014, classificati in tre differenti sottocategorie:

  1. SEESEU-A: sistemi con un unico soggetto giuridico, la qualifica prescinde dalla taglia degli impianti di produzione, dalla presenza o meno di impianti a fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento o dal superamento o meglio della soglia del 70% per l’autoproduzione; di fatto in questo insieme rientrano tutte le configurazioni in cui un cliente finale ha connesso alla propria unità di consumo uno o più impianti di produzione dallo stesso eserciti;
  2. SEESEU-B: sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; rientrano in questa categoria i SEU progettati prima del 4 luglio 2008 (quindi prima che i SEU stessi fossero definiti) caratterizzati dalla presenza di più soggetti giuridici; in questo caso per l’ottenimento della qualifica è fondamentale la presenza di impianti a fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, nonché il rispetto della soglia dei 20 MW;
  3. SEESEU-C: sono i sistemi esistenti con più soggetti giuridici che non rispettano i requisiti dei SEU; tali sistemi hanno diritto alle agevolazioni solamente fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016 potranno essere inclusi nei SEESEU-B purché entro il 31 luglio 2015 tutte le unità di consumo ivi presenti siano gestite da un unico soggetto giuridico e tutte le unità di produzione siano gestite da un unico soggetto giuridico e siano alimentate da fonti rinnovabili e/o cogenerative ad alto rendimento; per rientrare in questa categoria tutte le unità di consumo all’1 gennaio 2014 dovevano essere appartenenti a soggetti giuridici.

ASSPC: altri sistemi semplici di produzione e consumo, comprendono:

  • gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP);
  • i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU);
  • gli Altri Sistemi Esistenti (ASE);
  • i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU).