ITALIA: Industria 4.0. Legge 190/2014. Credito di imposta a favore delle imprese che investono in attivita di Ricerca e Sviluppo.

 

Descrizione completa del bando

Tale decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.

Il beneficio è cumulabile con:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare:

  • tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero

che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tipologia di attività ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Tipologia di spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) che sia:

  1. dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero
  2. in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.

Entità e forma dell’agevolazione

Il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c) sopra riportate e del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 maggio 2015 “Attuazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”. La pubblicazione rende operativa la misura.

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

  • si applicherà un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
  • saranno ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, senza più menzionare il requisito secondo il quale tale personale doveva essere ‘altamente qualificato';
  • salirà a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) l’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.
  • Tra i beneficiari sono introdotte anche le imprese residenti che svolgono attività di Ricerc e Sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili e spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore.
  • Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.