D.Lgs. n. 49/2014: pannelli fotovoltaici classificati come “RAEE”

Sono definiti “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (di seguito “RAEE fotovoltaici”) i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei rifiuti.
Il GSE non trattiene la quota prevista ai sensi del D.Lgs. 49/2014 agli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 2012 e che, ottemperando alle disposizioni del Disciplinare Tecnico del GSE, hanno già aderito ad un Sistema collettivo/Consorzio in grado di garantire, attraverso un’adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa attività di recupero e riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita.

La quota trattenuta dal GSE è pari:

  • ad un valore compreso nell’intervallo 8 – 12 €/pannello per i RAEE fotovoltaici domestici;
  • ad un valore compreso nell’intervallo 6 – 10 €/pannello per i RAEE fotovoltaici professionali.

Le modalità con le quali il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti differisce in base alla tipologia del pannello fotovoltaico:

  • pannello domestico (installato in impianti con potenza < 10 kW): il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell’anno a favore del Soggetto Responsabile relativa all’undicesimo anno di incentivazione;
  • pannello professionale (installato in impianti con potenza ≥ 10 kW): il GSE trattiene, a partire dall’undicesimo anno e per dieci anni, la quota una volta l’anno, a valere sulla prima erogazione dell’anno a favore del Soggetto Responsabile.

La somma trattenuta viene restituita al detentore, qualora sia accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti oppure la responsabilità ricada sul produttore a seguito di fornitura di un nuovo pannello. In caso contrario il GSE provvede direttamente utilizzando gli importi trattenuti.

L’obbligo di smaltimento previsto dal Decreto permane anche alla scadenza del periodo di incentivazione. Ne deriva che il GSE restituirà la quota trattenuta, verificato l’avvenuto smaltimento, al soggetto che in quel momento sia titolare dell’impianto.

ADEMPIMENTI PER IMPIANTI FINO A 10 KW

Vedi il decreto

ADEMPIMENTI PER IMPIANTI SUPERIORI A 10 KW

Vedi il decreto

Si precisa che:

  • nel caso in cui il pannello fotovoltaico per il quale il GSE trattiene la quota sia sostituito e successivamente venduto, il GSE non restituisce la quota trattenuta relativa al pannello venduto. Il Soggetto Responsabile dovrà, comunque presentare al GSE apposita documentazione comprovante la vendita del pannello;
  • si precisa, inoltre, che, nel caso in cui il pannello fotovoltaico per il quale il GSE trattiene la quota sia sostituito e, successivamente, riutilizzato in un altro impianto di produzione di energia elettrica il Soggetto Responsabile dovrà comunicare tale evidenza. In tali casi il GSE non restituisce la quota trattenuta relativa al pannello sostituito (in quanto, se riutilizzato, non è classificabile come RAEE). Per il nuovo pannello installato il GSE inizierà a trattenere la quota prevista secondo le medesime modalità descritte nei paragrafi successivi.