Cos’è

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica – o meccanica –  e calore. Per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, validi a partire dal 1° gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il Decreto Legislativo n. 20 del 2007.

Per le unità di cogenerazione riconosciute CAR è previsto l’accesso al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011.

Il ruolo di GSE:

Nell’ambito della Cogenerazione ad Alto Rendimento il GSE:

  • provvede al riconoscimento del funzionamento CAR per le unità di cogenerazione che lo richiedono;
  • determina il numero di certificati bianchi cui hanno diritto le unità riconosciute CAR che abbiano presentato richiesta di incentivo;
  • qualora il produttore ne faccia richiesta, procede al ritiro dei certificati bianchi a un prezzo pari a quello vigente alla data di entrata in esercizio dell’unità (o alla data di entrata in vigore del DM 5 settembre 2011 nel caso di unità già in esercizio);
  • svolge attività di verifica e controllo sugli impianti incentivati comunicando al MiSE e al produttore l’esito finale delle ispezioni;
  • rilascia la garanzia d’origine all’energia elettrica prodotta mediante CAR (GOc), nel rispetto delle condizioni imposte dal Decreto Legislativo n. 20 del 2007.

Riconoscimento CAR

Il GSE è il soggetto incaricato di riconoscere gli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento, rilasciare la garanzia d’origine (GOc) e qualificare gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per il rilascio dei certificati verdi. I produttori titolari di un’unità di cogenerazione, possono richiedere il riconoscimento CAR ai sensi del Decreto Legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal DM 4 agosto 2011 ed eventualmente l’accesso al regime di sostegno dei certificati bianchi previsto ai sensi del DM 5 settembre 2011.

Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi le unità di cogenerazione riconosciute CAR:

  • entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione o rifacimento dopo il 6 marzo 2007, per un periodo di 10 anni solari, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in esercizio;
  • entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione o rifacimento dopo il 6 marzo 2007 e abbinate ad una rete di teleriscaldamento, per un periodo di 15 anni solari a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in esercizio;
  • entrate in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 6 marzo 2007, per un periodo di 5 anni solari, a decorrere dall’entrata in vigore del DM 5 settembre 2011. Per questi impianti il numero di certificati bianchi emessi è pari al 30% di quello previsto per le altre due tipologie.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 20 del 2007, un’unità di cogenerazione è definita ad Alto Rendimento se il valore del risparmio di energia primaria (PES) che consegue è almeno del 10% oppure se assume un qualunque valore positivo, nel caso di piccola cogenerazione (< 1 MWe) o micro-cogenerazione (< 50 kWe). Il calcolo del PES va effettuato ai sensi del DM 4 agosto 2011, che contiene gli allegati al succitato Decreto Legislativo n. 20 del 2007.

Per tutti gli approfondimenti relativi al calcolo delle grandezze necessarie alla valutazione delle condizioni di Alto Rendimento e al calcolo degli incentivi si rimanda alle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – rev 2 – Cogenerazione ad Alto Rendimento(CAR)” emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico

Ai soli fini dell’accesso agli incentivi, l’art. 3 del DM 5 settembre 2011 prevede che, limitatamente alle unità entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, sia possibile applicare la Delibera 42/02 in luogo del DM 4 agosto 2011, solo qualora l’indice PES conseguito dall’unità sia inferiore al valore limite previsto. In questo caso la verifica dei requisiti viene effettuata sulla base del valore di IRE e LT. Inoltre, per quanto riguarda le unità entrate in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 6 marzo 2007, viene considerata la legislazione vigente alla data di entrata in esercizio delle stesse.

Le richieste di riconoscimento CAR e accesso al meccanismo di sostegno sono da inviare esclusivamente per via telematica attraverso l’applicazione web RICOGE che consente di caricare tutti i dati e i documenti necessari all’invio dell’istanza.

Il Manuale Utente RICOGE, che ha lo scopo di guidare gli operatori nelle fasi di compilazione e invio tramite l’applicazione web, è disponibile sul lato destro della pagina. Il documento è strutturato in modo da seguire il processo di inserimento dati richiesto da RICOGE, anche con l’ausilio di immagini.

Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)